Tra milioni di pacchi trasportati ogni giorno, è possibile riceverne uno il cui contenuto abbia subito qualche ammaccatura o che si sia rotto e si pone quindi il problema del risarcimento danni per la merce danneggiata dal corriere.
In questa eventualità non si tratta quindi di un difetto del prodotto addebitabile al produttore o al venditore che rientri nella garanzia a cui sono tenuti per legge (potrebbero interessare i casi analoghi della garanzia sui vizi occulti delle auto e il diritto di recesso per gli acquisti fatti in negozio) ma si tratta piuttosto di una responsabilità del trasportatore a cui è stato inizialmente affidato, si presume, in condizioni ottimali.
Il risarcimento danni per la merce danneggiata rientra perfettamente nella disciplina prevista dall’articolo 2043 del Codice civile secondo cui: ‘qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno’.
Per poter avanzare una richiesta di risarcimento danni per la merce danneggiata sarà necessario, anzitutto, non aver accettato il pacco apponendo la firma che solitamente viene messa frettolosamente senza prima esaminare la confezione.
E’ importante sapere che in presenza di un qualunque sospetto, o perché evidente esteriormente, o perché agitando la confezione si sentano rumori anomali, è proprio diritto accettare la spedizione ‘con riserva’. Solo così si potrà contestare un eventuale danno che, altrimenti, risulterà provocato una volta effettuata cn successo la consegna.
Secondo dettaglio importante riguarda la tempistica della contestazione del danneggiamento: si hanno a disposizione fino a 8 mesi per contestare al corriere il danno, ovviamente documentato mediante 1) la prova dell’avvenuto acquisto, 2) il valore della merce di che trattasi e 3) l’effettivo danneggiamento con una foto inequivocabile.
Nel caso in cui il bene sia totalmente inservibile, il risarcimento danni corrisponderà all’intera cifra pagata per l’acquisto, quindi comprensiva di eventuali spese di spedizione e di IVA ma senza che su questo importo sia ulteriormente applicabile l’IVA in quanto non si tratta del corrispettivo per un bene o un servizio reso al danneggiato.
Nel caso in cui il danneggiamento renda parzialmente inservibile l’oggetto, a parere di chi scrive l’importo del risarcimento può coincidere con la somma delle spese necessarie alla riparazione, quindi inclusive di trasporto e IVA applicata dal riparatore.
Come sempre, la contestazione e la richiesta di risarcimento sarà opportuno che oltre a essere inoltrata mediante e-mail o con una telefonata al servizio clienti, sia inviata mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricezione al fine di poter provare la richiesta nelle forme e nei tempi corretti qualora si debba ricorrere, probabilmente al Giudice di pace, per far valere i propri diritti.
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