Chiunque usi abitualmente il treno per i propri spostamenti ha quasi certamente pensato almeno una volta come chiedere un rimborso per ritardo di TrenItalia, e se sia possibile chiedere un ulteriore risarcimento per i danni conseguenti al ritardo del treno.
Da un punto di vista prettamente giuridico, in base all’articolo 3 delle Condizioni contrattuali, Trenitalia si obbliga a trasportare i passeggeri dal luogo di partenza e fino al luogo di destinazione, previo pagamento del prezzo previsto per il biglietto (tecnicamente, documento di viaggio) e null’altro.
Non vi è quindi alcun riferimento né alla confortevolezza del mezzo in sé, né alla tempistica entro la quale trasportare il passeggero, salvo le indicazioni riportate sull’orario che, a giudizio di chi scrive, valgono appunto come semplici indicazioni.
Per ovviare a questa evidente mancanza bisogna richiamare la disciplina prevista da fonti esterne e di livello superiore a cui le Condizioni di viaggio di TrenItalia devono ovviamente sottostare, quali la legge nr. 911 del 4 aprile 1935, il Regolamento CE nr. 1371 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ripresi infine anche dalla Legge nr. 9 del 18 febbraio 2009.
Risultato finale è che, fortunatamente, esiste il diritto al rimborso per ritardo di TrenItalia in una misura diversa a seconda dell’importanza del ritardo e del mezzo utilizzato, e fatto salvo un margine operativo di 59 minuti al di sotto dei quali nessun ritardo è risarcibile:
Treni nazionali | Meno di 59 minuti | Nessun rimborso |
Tra 60 e 119 minuti | 25% del prezzo del biglietto | |
120 minuti e più | 50% del prezzo del biglietto | |
Frecce | Tra 30 e 59 minuti | 25% del prezzo del biglietto |
Treni regionali | Meno di 59 minuti | Nessun rimborso |
Tra 60 e 119 minuti | 25% del prezzo del biglietto | |
120 minuti e più | 50% del prezzo del biglietto |
I ritardi sono annotati dal sistema di TrenItalia in automatico per cui non è necessario chiedere alcun verbale o farlo annotare sul titolo di viaggio.
Decorse 24 ore si potrà chiedere il rimborso o attraverso l’apposito modulo online, oppure tramite la propria area riservata sul sito di TrenItalia oltre che contattando il Call center, oppure personalmente presso l’agenzia di viaggi o la biglietteria dove lo si sia acquistato.
In genere, per i biglietti acquistati in contanti, è possibile avere il rimborso in contanti mentre in tutti i casi di pagamento online si potrà avere, a scelta, o un buono utilizzabile nei 12 mesi seguenti o il riaccredito del rimborso spettante sulla stessa carta di credito o di debito usata per l’acquisto.
Rispondendo infine alla curiosità a proposito della possibilità di chiedere un ulteriore risarcimento per i danni conseguenti al ritardo del treno, la risposta è, purtroppo, no in via di principio. Come sappiamo, la possibilità di un ritardo è tutt’altro che remota e rientra nell’obbligo di diligenza del viaggiatore metterla in conto, ancor più se la finalità dello spostamento è di una certa importanza.