Come appare evidente fin da subito, non esiste una sostanziale differenza tra bullismo e cyberbullismo consistendo entrambi sostanzialmente nella medesima condotta illecita a danno di un soggetto, variando solamente i mezzi attraverso i quali questa è compiuta.
Se nel caso del bullismo gli episodi consistono generalmente nel rivolgere di persona continue offese verbali alla vittima, nel compiere atti di sopruso fisico magari camuffati da scherzi tra amici, nell’incrinare l’altrui reputazione con maldicenze e pettegolezzi infondati, nel caso del cyberbullismo il cyberbullo userà invece tutti gli strumenti online a cui ha accesso come i servizi di messaggistica e i social network ad esempio.
Anzitutto, l’invio di messaggi volgari e violenti a una determinata persona, l’invio di insulti fuori dal contesto di una eventuale discussione, la diffusione di informazioni (vere o inventate che siano) tali da mettere in cattiva luce la persona presa di mira, l’emarginazione senza ragione da un determinato gruppo, il fingersi la persona presa di mira (specialmente mediante account falsi) al fine di metterla in cattiva luce per quanto detto o fatto impersonandola, la diffusione di materiale privato anche se ottenuto lecitamente (non, evidentemente, perché fosse distribuito), incutere un senso di continua esposizione alla minaccia di essere insultati, denigrati, esclusi, feriti fino all’ipotesi estrema del sentirsi in pericolo di morte!
…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo…
Estratto dalla Legge nr. 71 del 2017 contro il bullismo
E’ evidente come nessuna di queste condotte possa essere considerata lecita, nemmeno nel più scherzoso dei contesti tra giovanissimi, e chiariamo subito altrettanto che ciascuna di queste condotte comporta una più o meno grave responsabilità civile e/o penale in capo al bullo o cyberbullo che sia, oltre che dei propri genitori e della scuola.
In relazione all’età e al grado di emancipazione del figlio, incombe sui genitori l’onere di vigilare sulle azioni del figlio fornendogli l’educazione necessaria affinché riconosca tra una condotta giusta e una sbagliata. Al verificarsi di un atto di bullismo o cyberbullismo non sarà così onere della vittima di provare se e quanto la vigilanza dei genitori sia stata mancante, l’evento lesivo accertato sarà di per sé eloquente, e i genitori saranno obbligati a risarcire la vittima al posto del figlio con ogni probabilità sprovvisto di una propria indipendenza economica a meno che i genitori non riescano a dimostrare quanto l’evento rappresenti un caso eccezionale e di aver fatto tutto quanto fosse loro richiesto affinché ciò non si verificasse. Anche in questo caso quindi una vera e propria differenza tra bullismo e cyberbullismo non c’è.
Allo stesso ragionamento è improntato il principio che considera funzionari e dipendenti della scuola come responsabili degli atti di bullismo e quindi anche di cyberbullismo che si verifichino mentre il bullo o cyberbullo e la vittima sono sotto la loro responsabilità.
Senza ulteriore differenza tra bullismo e cyberbullismo, i rimedi esperibili legalmente seguono la stessa via.
Nel caso di danneggiamento a cose, l’autore (o chi per esso, come visto) è obbligato anzitutto al risarcimento dal punto di vista civilistico.
Nel caso invece di percosse, lesioni, danneggiamento alle cose con violenza, ingiuria, diffamazione, molestia, disturbo alle persone, minaccia, atti persecutori, stalking, sostituzione di persona e via discorrendo, si aggiunge una responsabilità di tipo penale dai risvolti anche estremamente pesanti tra cui la reclusione e l’obbligo di svolgere lavori socialmente utili.
Il tutto, senza trascurare il risarcimento del danno biologico conseguente.
In tutti i casi, non appena ci si renda conto di atti di bullismo o cyberbullismo, è vivamente consigliato consultarsi quanto prima con un legale per valutare in quali termini presentare una querela e quali mezzi di prova fornire e, avendone la possibilità, chiedere immediatamente al gestore del sito coinvolto la rimozione del materiale lesivo che deve avvenire, per legge, entro 24 ore!
Se nel caso di bullismo sarà importante refertare eventuali lesioni fisiche e identificare i possibili testimoni oppure possibili videocamere di sicurezza che abbiano immortalato gesti inequivocabili, nel caso di cyberbullismo il salvataggio delle schermate dei messaggi o dei post pubblici non sarà sufficiente. Consigliamo di stamparne una copia e di far firmare la stampa ad almeno due persone con l’annotazione di quanti più dettagli possibili (l’ora, l’indirizzo web o il numero di telefono del mittente, e così via). Essendo questi dati registrati presso database quasi sicuramente all’estero, l’acquisizione degli elementi di prova dovrebbe avvenire attraverso una rogatoria internazionale, con tutte le complicazioni del caso, per cui avere un elemento di prova quanto più attendibile e circostanziato faciliterà chi debba valutare quell’elemento di prova.
Abbiamo già trattato la querela per diffamazione, la querela per calunnia, il caso delle percosse senza testimone e le conseguenze di un esposto alla Procura della Repubblica che possono fornire spunti di ulteriore approfondimento.
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Chiunque ritenga di essere vittima di bullismo o cyberbullismo può rivolgersi, anche anonimamente, a Telefono Azzurro, e nel caso in cui si senta in pericolo, deve immediatamente contattare la Polizia o i Carabinieri al numero 112