Differenze tra azione di riduzione e restituzione

Differenze tra Azione di riduzione e restituzione

Riassunto: L’articolo affronta il tema delle differenze tra azione di riduzione e restituzione. Queste due azioni, previste dal nostro ordinamento giuridico, sono spesso confuse tra loro, ma presentano caratteristiche e finalità diverse. L’azione di riduzione ha lo scopo di ridurre una donazione o un lascito testamentario che eccede la quota disponibile, mentre l’azione di restituzione mira a far rientrare nel patrimonio del donante o del testatore un bene che era stato donato o lasciato in eredità. Entrambe le azioni sono regolate da specifiche norme del Codice Civile e richiedono l’intervento del giudice per essere esercitate.

L’azione di riduzione è disciplinata dagli articoli 555 e seguenti del Codice Civile. Essa può essere esercitata dai legittimari, ovvero coloro che hanno diritto a una quota di eredità riservata dalla legge, quando il donante o il testatore ha effettuato una donazione o un lascito che eccede la quota disponibile. La quota disponibile è quella parte del patrimonio che il donante o il testatore può disporre liberamente, mentre la quota legittima è quella che spetta ai legittimari. L’azione di riduzione ha lo scopo di ridurre la donazione o il lascito in modo che sia rispettata la quota legittima dei legittimari.

L’azione di restituzione, invece, è disciplinata dagli articoli 787 e seguenti del Codice Civile. Essa può essere esercitata dal donante o dal testatore quando il donatario o il legatario non ha adempiuto a determinate condizioni o obblighi previsti nella donazione o nel lascito. L’azione di restituzione ha lo scopo di far rientrare nel patrimonio del donante o del testatore il bene donato o lasciato in eredità, in quanto il donatario o il legatario non ha rispettato le condizioni stabilite.

Le differenze tra azione di riduzione e restituzione sono molteplici. Innanzitutto, l’azione di riduzione è esercitata dai legittimari, mentre l’azione di restituzione è esercitata dal donante o dal testatore. Inoltre, l’azione di riduzione ha lo scopo di ridurre una donazione o un lascito che eccede la quota disponibile, mentre l’azione di restituzione mira a far rientrare nel patrimonio del donante o del testatore un bene che era stato donato o lasciato in eredità.

Un’altra differenza riguarda i soggetti coinvolti. Nell’azione di riduzione sono coinvolti il donante o il testatore, i legittimari e il donatario o il legatario, mentre nell’azione di restituzione sono coinvolti il donante o il testatore e il donatario o il legatario. Inoltre, l’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del donante o del testatore, mentre l’azione di restituzione può essere esercitata anche in vita del donante o del testatore.

Dal punto di vista procedurale, l’azione di riduzione è un’azione di accertamento, che richiede l’intervento del giudice per stabilire se la donazione o il lascito eccedono la quota disponibile e per determinare l’entità della riduzione. L’azione di restituzione, invece, è un’azione di esecuzione, che può essere esercitata direttamente dal donante o dal testatore senza necessità di un giudizio.

Altresì, va sottolineato che l’azione di riduzione può essere esercitata solo dai legittimari, mentre l’azione di restituzione può essere esercitata dal donante o dal testatore anche in caso di mancata adozione di figli o di altri eventi che rendono inefficace la donazione o il lascito.

A parere di chi scrive, è importante conoscere le differenze tra azione di riduzione e restituzione per poter tutelare i propri diritti e far valere le proprie ragioni in caso di donazioni o lasciti che eccedono la quota disponibile o che non vengono rispettati.

In conclusione, possiamo dire che l’azione di riduzione e l’azione di restituzione sono due strumenti giuridici distinti, regolati da specifiche norme del Codice Civile. L’azione di riduzione ha lo scopo di ridurre una donazione o un lascito che eccede la quota disponibile, mentre l’azione di restituzione mira a far rientrare nel patrimonio del donante o del testatore un bene che era stato donato o lasciato in eredità. Le differenze tra queste due azioni riguardano i soggetti coinvolti, lo scopo, la procedura e la possibilità di esercizio. È importante conoscere queste differenze per poter tutelare i propri diritti e far valere le proprie ragioni in caso di necessità.